| Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dellumanità, e che lavvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione delluomo;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nelleguaglianza dei diritti delluomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e losservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; LAssemblea Generale proclama: La presente dichiarazione universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con linsegnamento e leducazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, luniversale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Articolo 1
Articolo 2 Ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad uneffettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9
Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11 Ogni
individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato. Articolo 14 Ogni
individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni. Articolo 15 Ogni
individuo ha diritto ad una cittadinanza. Articolo 16
Articolo 17 Ogni
individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale
o in comune con altri. Articolo 18
Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 20 Ogni
individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica. Articolo 21 Ogni
individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con lorganizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23 Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dellimpiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite Articolo 25
Articolo 26 Ogni
individuo ha diritto allistruzione. Listruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
Listruzione elementare deve essere obbligatoria. Listruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e listruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito. Articolo 27 Ogni
individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici. Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo
29 Ogni
individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare unattività o di compiere un atto mirante a alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati. |
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